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spese giudiziali civili - intervento in causa - Cass. n. 8886/2013

Condanna del soccombente alle spese - Portata - Fondamento - Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 8886 del 11/04/2013

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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 8886 del 11/04/2013
Colui che attivamente o passivamente si espone all'esito del processo, oltre a conseguire i vantaggi, deve anche sopportare le eventuali conseguenze sfavorevoli che, in ordine alle spese, sono stabilite a suo carico in base al principio della soccombenza e ciò anche se si tratti di spese non rigorosamente conseguenziali e strettamente dipendenti dalla sua attività (nella specie, spese liquidate in favore del chiamato "iussu iudicis").


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Spese giudiziali

Corte

Cassazione

8886

2013