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Spese giustizia - Elenco difensori - Camera dei Deputati

Spese giustizia - Elenco difensori - Camera dei Deputati - (Ddl 3017, Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, approvato dalla Commissione giustizia, testo soggetto a coordinamento formale; 3 ottobre 2002).

Spese giustizia- Elenco difensori - Camera dei Deputati -   (Ddl 3017, Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia, approvato dalla Commissione giustizia, testo soggetto a coordinamento formale; 3 ottobre 2002)

Camera dei Deputati
"Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115" Ddl 3017 approvato dalla Commissione Giustizia il 3 ottobre 2001 (testo soggetto a coordinamento formale)

Articolo 1 (Nomina del difensore nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione)
1. All'articolo 80, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, premettere le seguenti le parole: "Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione,".
2. All'articolo 80, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2bis:
"Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2, ma non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali".

Articolo 2 (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione)

1. All'articolo 81, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, premettere le seguenti le parole: "Nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione,".

Articolo 2bis
1. Dopo l'articolo 81 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito il seguente articolo:

"Art. 81-bis (Nomina del difensore nel procedimento penale). -
1. Nel procedimento penale, chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati del negli elenchi degli avvocati del distretto di corte di appello nel quale ha sede l'autorità giudiziaria davanti alla quale pende il procedimento.
2. Colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto anche al di fuori del distretto di cui al comma 1, ma non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali".

Articolo 2ter
1. All'articolo 101 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

"2. - Il sostituto del difensore o l'investigatore privato di cui al comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte d'appello, ma in questo caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali".

Articolo 2quater
1. All'articolo 102 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"2. Il consulente tecnico nominato ai sensi del comma 1 può essere scelto anche al di fuori del distretto di Corte d'appello nel quale pende il processo, ma in questo caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalle tariffe professionali".

Parere della Commissione Affari costituzionali
La I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge di conversione C. 3017; rilevato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa" riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime
PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità della introduzione di una disciplina differenziata per la nomina del difensore nel processo civile, amministrativo, contabile tributario e negli affari di volontaria giurisdizione rispetto a quella stabilita per la nomina del difensore nel procedimento penale, dalla quale consegue il riconoscimento di una differente ampiezza della facoltà di scelta del difensore da parte del soggetto ammesso al gratuito patrocino nei diversi tipi di procedimento giurisdizionale;
b) all'articolo 1, capoverso "Art. 80", comma 2-bis, all'articolo 3, capoverso "Art. 81-bis" comma 2, all'articolo 4, capoverso "Art. 101", comma 2, e all'articolo 5, capoverso "Art. 102", comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di riformulare l'inciso "non sono dovute le spese" al fine di chiarire se esso intenda escludere rimborsi a carico del bilancio dello Stato.