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Mancato pagamento biglietto ferroviario di media o lunga percorrenza – Cass. n. 4141/2023

Sanzioni amministrative - in genere - Mancato pagamento biglietto ferroviario di media o lunga percorrenza - Potere accertativo e sanzionatorio - Trenitalia - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

 

In caso di mancato pagamento del biglietto ferroviario di media o lunga percorrenza, Trenitalia s.p.a. è legittimata ad accertare e sanzionare la predetta condotta ed a determinare l'importo dovuto a titolo di sovrapprezzo e sanzione essendo gestore di un pubblico servizio che ha mantenuto il potere accertativo in forza degli artt. 23 del d.p.r. n. 753 del 1980, 9 del regolamento CE n.1371 del 2007 ("ratione temporis" vigente), del decreto ministeriale del 16 gennaio 2009 e delle stesse condizioni generali di trasporto emanate nell'ambito del potere di autoregolamentazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4141 del 10/02/2023 (Rv. 666858 - 01)

 

Corte

Cassazione

4141

2023