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Uva da tavola destinata alla trasformazione in mosto per succhi – Cass. n. 3430/2023

Sanzioni amministrative - in genere - Uva da tavola destinata alla trasformazione in mosto per succhi - Qualificazione come prodotto ortofrutticolo - Esclusione - Applicazione delle disposizioni in tema di mercato vitivinicolo - Conseguenze in tema di disciplina sanzionatoria.

 

Il trasporto di uva da tavola, non destinata alla commercializzazione diretta come prodotto fresco ortofrutticolo, ma alla trasformazione in mosto per succhi d'uva, soggiace alle disposizioni unionali e nazionali in tema di mercato vitivinicolo; conseguentemente, detto trasporto deve essere munito dei necessari documenti di accompagnamento, in difetto integrando una condotta sanzionabile ex art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 260 del 2000, "ratione temporis" applicabile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3430 del 03/02/2023 (Rv. 666847 - 01)

 

Corte

Cassazione

3430

2023