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Licenza di polizia per l'apertura di un bar – Cass. n. 8694/2023

Sanzioni amministrative - in genere - Licenza di polizia per l'apertura di un bar - Ulteriore licenza per l'installazione di apparecchi per la ricezione delle scommesse - Necessità - Esclusione - Necessità di distinta licenza per l'esercizio delle scommesse - Fondamento.

 

In base al combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 86 T.U.L.P.S., il possesso di una licenza di polizia per l'apertura di un bar rende superfluo l'ottenimento di un'ulteriore licenza per l'installazione di apparati di ricezione delle scommesse, ferma restando, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., la necessità di un'apposita licenza per l'esercizio delle scommesse.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8694 del 28/03/2023 (Rv. 667318 - 01)

 

Corte

Cassazione

8694

2023