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Rapporto di lavoro del socio di cooperativa – Cass. n. 33137/2022

Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie - lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - costituzione del rapporto - assunzione - collocamento al lavoro - violazione delle norme sul collocamento-  Regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 297 del 2002 - Rapporto di lavoro del socio di cooperativa - Omissione della comunicazione della costituzione e cessazione del rapporto - Illecito amministrativo - Configurabilità - Esclusione.

 

Nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 297 del 2002, il rapporto di lavoro del socio di cooperativa non è soggetto alla disciplina dell'avviamento al lavoro; ne consegue che la cooperativa, non essendo tenuta ad effettuare le comunicazioni prescritte dall'art. 21 della legge n. 246 del 1949, per la costituzione e cessazione del rapporto del socio lavoratore, non incorre in alcun illecito amministrativo ove ometta tali comunicazioni.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 33137 del 10/11/2022 (Rv. 666014 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2094, Cod_Civ_art_2511

 

Corte

Cassazione

33137

2022