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Ascrivibilità dell'illecito al soggetto agente e non all'ente per cui esso agisce – Cass. n. 24010/2022

Sanzioni amministrative - applicazione - in genere - Sanzioni Consob - Identità di disciplina con i principi di cui alla l. n. 689 del 1981 - Sussistenza - Conseguenze - Ascrivibilità dell'illecito al soggetto agente e non all'ente per cui esso agisce - Rilevanza dell’art. 94, comma 8, T.U.F. - Esclusione - Ragioni.

 

Le sanzioni amministrative previste dal T.U.F. sono disciplinate dagli stessi principi ordinatori fissati dalla l. n. 689 del 1981, in virtù dei quali gli illeciti amministrativi vanno ascritti alle persone fisiche che hanno realizzato le condotte che li integrano e non agli enti per cui esse hanno agito, senza che rilevi il disposto di cui all'art. 94, comma 8, T.U.F., nel testo applicabile "ratione temporis", in quanto afferente alla responsabilità civile nei confronti dei danneggiati e non a quella per l'illecito amministrativo.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 24010 del 03/08/2022 (Rv. 665549 - 01)

 

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Cassazione

24010

2022