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Omessa registrazione di dati – Cass. n. 15184/2022

Sanzioni amministrative - Differenza dell'ambito di applicazione oggettivo dell'art. 258, comma 2 e comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006 - Omessa registrazione di dati - Omessa indicazione di classe di pericolosità di rifiuti ricavabile dai formulari di identificazione.

 

In tema di sanzioni amministrative dettate nella disciplina dei rifiuti, l'art. 258, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona la condotta di quei soggetti, indicati nell'art. 190 del d.lgs. n. 152 del 2006, i quali, pur avendo adempiuto all'obbligo di tenere il registro di carico e scarico, ciononostante non lo tengano aggiornato, omettendo del tutto di riportare le relative operazioni, mentre il successivo comma 5, pur a fronte di un'incompletezza dell'indicazione dei dati, si riferisce alle ipotesi in cui sia consentito un loro recupero "per relationem" tramite l'utilizzo di elementi diversi quali anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.

Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15184 del 12/05/2022 (Rv. 665043 - 01)

 

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Cassazione

15184

2022