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Obbligo del produttore e del trasportatore – Cass. n. 13580/2022

Sanzioni amministrative - in genere - Rifiuti non pericolosi - Obbligo del produttore e del trasportatore - Fondamento della punibilità nell'art. 193 d.lgs. n. 152 del 2006 e non nell'art. 5 l. n. 689 de 1981.

 

In tema di rifiuti non pericolosi, il produttore si qualifica come soggetto obbligato a formare e sottoscrivere il formulario di trasporto assieme al trasportatore e non come soggetto estraneo alla fattispecie, sul quale incomba un diverso obbligo di vigilanza e di garanzia, integrando per entrambi la relativa omissione gli estremi della condotta tipica dell'illecito previsto dall'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, con la conseguenza che il fondamento della punibilità del concorso di persone in tale illecito amministrativo risiede già nell'art. 193 del d.lgs. n. 152 del 2006, quale suo intrinseco elemento costitutivo, e non nell'art. 5 della l. n. 689 del 1981.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13580 del 29/04/2022 (Rv. 664623 - 01)

 

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Cassazione

13580

2022