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Affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari – Cass. n. 129/2022

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - solidarietà - Affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione - Sanzioni amministrative ex art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993 - Presupposti per la configurabilità della responsabilità solidale ex art. 6 l. n. 689 del 1981 - Riparto dell'onere della prova.

 

In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale del soggetto collettivo, ex art. 6, l. n. 689 del 1981, è configurabile, ai sensi del comma 3, quando sia provata la riconducibilità dell’attività pubblicitaria all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario ovvero sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente opponente, non essendo sufficiente che questi ne abbia tratto giovamento, ma essendo necessario che l'affissione dei manifesti sia avvenuta per suo conto, e, ai sensi del comma 1, in caso di titolarità della proprietà della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione. In entrambe le ipotesi, è l'Amministrazione a dover dimostrare la sussistenza di tali presupposti e, se invocata la presunzione di cui all'art. 6, comma 1, a dover provare la titolarità del diritto di proprietà nel momento in cui la cosa servì o fu destinata a commettere la violazione, spettando al proprietario, una volta assolto tale incombente, provare che l'utilizzazione della cosa in sua proprietà avvenne contro la sua volontà.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 129 del 04/01/2022 (Rv. 663562 - 01)

 

Corte

Cassazione

129

2022