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Verbale di contestazione con sanzione pecuniaria – Cass. n. 20906/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - Violazione dell’art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999 - Verbale di contestazione con sanzione pecuniaria - Impugnazione innanzi al giudice di pace - Inammissibilità - Fondamento.

 

L'art. 46 della l. n. 298 del 1974, come modificato dal d.lgs. n. 507 del 1999, nel richiamare, ai fini della individuazione della disciplina applicabile all'impugnativa del verbale di contestazione con sanzione pecuniaria per l'esecuzione senza licenza o autorizzazione di trasporto di cose con autoveicoli o motoveicoli, le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del d.lgs. n. 285 del 1992, determina l'applicabilità, per richiamo, dell'art. 214 codice della strada (che prevede il ricorso al Prefetto), anziché dell'art. 204 bis (che prevede l'alternatività tra opposizione al Prefetto e ricorso all'autorità giudiziaria), sicché il ricorso eventualmente proposto al giudice di pace si rivela inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20906 del 21/07/2021 (Rv. 661832 - 01)

 

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