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Conseguenza in tema di rilevabilità d'ufficio – Cass. n. 17569/2021

Sanzioni amministrative - applicazione – opposizione - atti amministrativi - invalidità' - incompetenza - Incompetenza assoluta - Incompetenza relativa - Distinzione - Conseguenza in tema di rilevabilità d'ufficio di tali vizi da parte del giudice dell'opposizione - Fattispecie.

 

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, ricorre il vizio di incompetenza assoluta dell'amministrazione, quando l'atto emesso concerne una materia del tutto estranea alla sfera degli interessi pubblici attribuiti alla cura dell'amministrazione alla quale l'organo emittente appartiene, mentre si ha incompetenza relativa nel rapporto interno tra organi o enti nelle cui attribuzioni rientra, sia pure a fini e in casi diversi, una determinata materia. Soltanto il primo vizio è rilevabile d'ufficio dal giudice, mentre il secondo deve essere dedotto dalla parte esclusivamente con l’atto di opposizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tardivamente proposta la dedotta eccezione di incompetenza della Provincia di Genova ad adottare ordinanza ingiunzione per la violazione degli artt. 124 e 133, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, non profilandosi un'ipotesi di incompetenza assoluta rilevabile d'ufficio, atteso che la Regione Liguria aveva già attribuito alla provincia, con l'art. 42 della l.r. n. 43 del 1995, il potere di comminare sanzioni in tale materia e che l'art. 22 l.r. n. 41 del 2014 consentiva di ritenere che detta competenza fosse riferibile anche alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 135 d.lgs. n. 152 del 2006).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17569 del 18/06/2021 (Rv. 661487 - 01)

 

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