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Assegni bancari privi di provvista - Cass. n. 17832/2021

Sanzioni amministrative - depenalizzazione di delitti e contravvenzioni - Assegni bancari privi di provvista - Elemento psicologico - Dolo o colpa - Emissione di assegni postdatati - Invocabilità dell'errore scusabile - Esclusione.

 

In materia di sanzioni amministrative connesse all'emissione di assegni senza provvista (fattispecie sanzionata come illecito amministrativo a seguito delle depenalizzazione, operata dall'art. 29 del d.lgs. n. 507 del 1999, che ha novellato l'art. 2 della l. n. 386 del 1990, del corrispondente delitto), viola il dovere di diligenza media, con conseguente impossibilità di invocare il fatto scusabile, l'emittente il quale, non solo non si attenga al dovere di controllare l'andamento del proprio conto bancario, al fine di assicurare che in ogni momento vi sia disponibilità del denaro necessario al pagamento degli assegni emessi nei termini per la presentazione di essi all'incasso ma, oltre a far affidamento sulla tolleranza da parte della banca di una situazione di scoperto, assuma consapevolmente con la post-datazione degli assegni - indicativa, di per sé, di scarsa liquidità - il rischio della sopravvenienza di un difetto di provvista al momento della loro presentazione.

Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17821 del 22/06/2021 (Rv. 661596 - 01)

 

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