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Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti – Cass. n. 18000/2021

Sanzioni amministrative - Disciplina dei registri di carico e scarico dei rifiuti - Art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Duplicità degli illeciti - Differenze - Conseguenze.

 

In tema di violazioni amministrative in materia di rifiuti, l'art. 258 del d.lgs. n. 152 del 2006 disciplina due distinti tipi di illecito: il comma 1 contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro di carico e scarico ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni trasporti, mentre il comma 5 prevede l'ipotesi attenuata in cui le indicazioni, pur riportate nei registri di carico e scarico, siano formalmente incomplete o inesatte e, cionondimeno, i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri predetti, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentano di ricostruire le informazioni dovute. Ne consegue che, ove il registro contenga l'indicazione, anche se imperfetta, del trasporto e richiami, dunque, l'attenzione dell'accertatore su di esso, la violazione è meno grave, per l'agevole integrazione del dato mentre, nel caso in cui nel registro manchi del tutto un riferimento ad un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è consentita.

Corte Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 18000 del 23/06/2021 (Rv. 661544 - 02)

 

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