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Concorso di persone - violazione amministrativa – Cass. n. 4830/2021

Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione - Concorso di persone nella consumazione della violazione amministrativa - Omessa menzione, nella contestazione e nella successiva ordinanza - ingiunzione, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, prevedente detto concorso - Conseguenze - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Indicazione, nella contestazione, della avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri - Sufficienza.

In tema di sanzioni amministrative, l'omessa menzione, nella contestazione dell'illecito commesso da un soggetto in concorso con altri, e nella successiva ordinanza - ingiunzione di pagamento, dell'art. 5 della l. n. 689 del 1981, che tale concorso prevede, non rende illegittimo il provvedimento per violazione del principio della correlazione tra il fatto contestato e quello per il quale viene irrogata la sanzione, essendo, in tale ipotesi, necessario e sufficiente, ai fini del rispetto di tale principio, che dalla contestazione risulti la circostanza dell'avvenuta commissione dell'illecito da parte dell'ingiunto in concorso con altri.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4830 del 23/02/2021 (Rv. 660457 - 01)