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Violazioni del codice della strada – Cass. n. 28466/2020

Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - solidarieta' - Violazioni del codice della strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria - Persone giuridiche, enti o associazioni privi di personalità giuridica o imprenditori - Violazioni commesse da rappresentanti o dipendenti o imprenditori nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - Responsabilità solidale con l'autore della violazione - Sussistenza - Prova liberatoria - Esclusione - Fondamento.

Ai sensi degli artt. 3 e 196 del d.lgs. n. 285 del 1992, per le violazioni al codice della strada punibili con la sanzione pecuniaria, la responsabilità del proprietario del veicolo é presunta e lo stesso ha l'onere di offrire la prova liberatoria, dimostrando che la circolazione del veicolo é avvenuta contro la sua volontà; tale prova è, tuttavia, esclusa, ai sensi dell'art. 196, comma 3, citato, quando la violazione é commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente o di un'associazione priva di responsabilità o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, atteso che, in considerazione della relazione di immedesimazione o di preposizione che lega l'ente o l'imprenditore all'agente, l'attività posta in essere da quest'ultimo nell'esercizio e nell'ambito delle attribuzioni conferitegli é direttamente riferibile ai primi.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28466 del 15/12/2020

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28466

2020