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Intermediazione finanziaria - Procedimento Consob – Cass. n. 19512/2020

Sanzioni amministrative - applicazione -Intermediazione finanziaria - Procedimento Consob ex art. 195 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Omessa notifica dell'atto di addebito nel termine prescritto - Applicabilità dell'art. 14 l. n. 689 del 1981 - Omessa apposizione della firma sull'avviso di ricevimento - Querela di falso - Necessità. Sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - procedimento

In tema di intermediazione finanziaria, la contestazione degli illeciti amministrativi, anche nell'ambito del procedimento delineato dall'art. 195 d.lgs. n. 58 del 1998, deve avvenire, pena l'estinzione dell'obbligazione, nei termini previsti in via generale dall'art. 14, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, sicché costituisce prova del ricevimento della contestazione l'attestazione operata sulla notifica dall'agente postale, che fa fede fino a querela di falso, pur quando si deduca l'omessa apposizione della firma sull'avviso di ricevimento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19512 del 18/09/2020 (Rv. 659131 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

19512

2020