Skip to main content

Opposizione ad ordinanza ingiunzione

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - opposizione ad ordinanza ingiunzione - forma dell'appello - atto di citazione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24587 del 05/10/2018

>>> Nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, introdotti nella vigenza dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, come modificato dall'art. 26 del d.lgs. n. 40 del 2006, e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011, l'appello deve essere proposto nella forma della citazione e non già con ricorso, trovando applicazione, in assenza di una specifica previsione normativa per il giudizio di secondo grado, la disciplina ordinaria di cui agli artt. 339 e seguenti c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 24587 del 05/10/2018