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Limiti temporali di guida degli automezzi

Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - competenza - Sanzioni per violazione delle norme sui limiti temporali di guida degli automezzi - Opposizione - Competenza del tribunale - Esclusione - Competenza del giudice di pace - Sussistenza - Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 2, ORDINANZA N. 21990 DEL 11/09/2018

Per quanto la previsione di limiti temporali nella guida di automezzi, contenuta negli artt. 6 e 7 Reg. CEE n. 3820/85, sia finalizzata a ragioni, oltre che di sicurezza dei trasporti su strada, anche di tutela dei lavoratori del settore, tuttavia il superamento di quei limiti è previsto e punito come illecito amministrativo dall'art. 174 del codice della strada approvato con d.lgs. n. 285 del 1992, ossia da un testo normativo in materia di circolazione stradale; pertanto, questa essendo la materia regolata dalla norma che prevede l'illecito, non può trovare applicazione la deroga in favore del tribunale - prevista dall'art. 22 bis, comma 2, lett. a), l. n. 689 del 1981 (aggiunto dall'art. 98 d.lgs. n. 507 del 1999) "quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia (...) di tutela del lavoro (...) e di prevenzione degli infortuni sul lavoro" - alla generale competenza del giudice di pace in materia di opposizioni ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.