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Sanzioni amministrative - applicazione - contestazione e notificazione Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25730 del 30/10/2017

Procedura di amministrazione straordinaria a carico di società di intermediazione finanziaria - Irregolarità nell'ambito dell'amministrazione - Contestazione al trasgressore - Termine - Decorrenza - Individuazione.

Qualora sia stata instaurata procedura di amministrazione straordinaria a carico di una società di intermediazione finanziaria, si deve presumere, salvo prova del contrario, che, quanto alle irregolarità riscontrate nell'ambito della stessa procedura sotto la direzione della Banca d’Italia, la Consob possa apprezzare le stesse, ai fini della decorrenza del termine di decadenza stabilito dall'art. 195 del d.lgs n. 58 del 1998, solo dal momento in cui sia stata trasmessa notizia dalla Banca d’Italia del rilievo di irregolarità, che, di regola, si ha con l’inoltro di uno dei rapporti trasmessi, ad intervalli periodici e al termine delle loro funzioni, dai commissari straordinari e dal comitato di sorveglianza, ovvero dei provvedimenti sanzionatori assunti ad altri fini dalla stessa Banca d’Italia, che rilevino anche per l’analoga attività della Consob.

(Nella specie è stata cassata la pronuncia di merito che aveva indicato come "dies a quo", per la consumazione del termine decadenziale, la data della proposta di amministrazione straordinaria prolungata di un mese invece che quella, successiva, di trasmissione dell'atto d'irrogazione delle sanzioni, contenente ulteriori accertamenti di fatto).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25730 del 30/10/2017