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Sanzioni amministrative - principi comuni - capacità – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20158 del 18/09/2006

Violazione del codice della strada commessa da soggetto minorenne - Previsione nel verbale dell'obbligo di presentarsi presso il comando di polizia - Notifica del verbale dopo il compimento del diciottesimo anni d'età - Soggetto gravato dell'obbligo di presentazione - Genitore - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di patente di guida.

In caso di violazione del codice della strada commessa dal minore di anni diciotto, qualora nel verbale sia riportato, insieme alla violazione (guida senza il prescritto "patentino") l'obbligo di recarsi presso il più vicino comando di polizia municipale per esibire il patentino stesso, e il relativo verbale venga notificato quando il minore abbia già compiuto la maggiore età, della mancata ottemperanza all'obbligo di presentazione non può essere chiamato a rispondere il genitore, ex art. 196 del Codice della strada, quale responsabile diretto per la violazione commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, poiché della violazione risponde soltanto il soggetto divenuto maggiorenne, secondo l'ordinaria disciplina civilistica della capacità di agire.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 20158 del 18/09/2006