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Sanzioni amministrative - applicazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19003 del 31/07/2017

Attività di intermediazione finanziaria - Controllo dell'attività e delle operazioni degli agenti di cambio - Violazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998 - Soggetti investiti della funzione di controllo prevista dall'art. 57 Regolamento Consob n. 11522 del 1998 - Obbligo di segnalazione previsto all’art. 190, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998 - Società di revisione - Illecito omissivo - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, è sanzionabile la condotta del soggetto, cui sia affidata la funzione di controllo interno, ai sensi dell'art. 57 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, vigente "ratione temporis", il quale ometta di segnalare tempestivamente le irregolarità compiute dall'agente di cambio in violazione degli artt. 22 e 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, e relativi, il primo, ad operazioni eseguite in difformità dell'obbligo di separazione tra il patrimonio dei clienti ed il patrimonio dell'intermediario e di separazione dei patrimoni dei clienti, e, il secondo, al mancato rispetto degli obblighi di informazione alla clientela in ordine alla situazione finanziaria. Invero, l'art. 201 del d.lgs. n. 58 del 1998 richiama, per l'attività degli agenti di cambio, indipendentemente dalla forma, societaria o individuale, in cui la stessa viene esercitata, l'art. 190 del medesimo testo normativo, il cui comma 3 prevede a carico dei soggetti che svolgono funzioni di controllo l'applicabilità delle sanzioni indicate dai primi due commi, tra le quali quelle stabilite per l'inosservanza degli obblighi di cui agli artt. 22 e 23, nonché l'obbligo di segnalare "senza indugio" alla Consob le irregolarità riscontrate ai sensi dell'art. 8 del precisato d.lgs., che si riferisce non solo ai componenti del collegio sindacale, ma "anche all'organo che svolge funzioni di controllo ed alle società incaricate della revisione", così ponendo obblighi concorrenti a carico di ciascuno di essi. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto responsabile la società di revisione della mancata rilevazione delle irregolarità commesse dall’agente di cambio e dell’omessa segnalazione delle stesse ai soggetti istituzionali chiamati a vigilare sul corretto operato degli attori del mercato finanziario, in particolare la Consob.)

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19003 del 31/07/2017