Skip to main content

Sanzioni amministrative - applicazione - esecuzione forzata – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16024 del 02/08/2016

Mancata notifica della cartella esattoriale - Dedotta prescrizione successiva alla formazione del titolo esecutivo - Opposizione all'esecuzione - Autonoma ammissibilità - Sussistenza.

In tema di esecuzione esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, la prescrizione del credito successiva alla formazione del titolo, per mancata notifica della cartella, può essere dedotta con opposizione all'esecuzione, contro l'atto di pignoramento, senza doversi opporre tempestivamente, ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, al primo atto successivo all'eccepita estinzione prescrizionale (nella specie, costituito dall'intimazione di pagamento).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16024 del 02/08/2016