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SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9904 del 26/04/2010

Autorità opposta - Prefetto - Mancata costituzione in primo grado - Ricorso per cassazione - Notificazione nei suoi confronti presso la sua sede legale - Necessità - Avvenuta notificazione presso l'Avvocatura dello Stato - Nullità - Rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. presso l'ufficio del Prefetto intimato - Ammissibilità.

In tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del giudizio previsto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981 deve essere proposto nei confronti dello stesso Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato formulato nei riguardi del Prefetto ma notificato all'Avvocatura dello Stato, benché questa nel precedente grado di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione è da ritenersi nulla - e non inesistente - e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., presso l'ufficio del Prefetto intimato.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9904 del 26/04/2010