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Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 10/03/2005

Giudizio di opposizione a sanzione amministrativa - Sentenza del giudice di pace in cause di valore non superiore a £ 2.000.000 ( oggi euro 1.100,00) - Regime di impugnazione - Ricorso per cassazione per violazione di legge sostanziale - Ammissibilità.

In tema di contenzioso sulle sanzioni amministrative, l'art. 23, comma undicesimo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella formulazione introdotta dall'art. 99 del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'art. 113, secondo comma, del codice di procedura civile, e, quindi, preclude la pronuncia secondo equità. Conseguentemente anche le sentenze emesse dal giudice di pace in cause di opposizione a sanzione amministrativa di valore inferiore a £ 2.000.000 (oggi Euro 1100,00) sono ricorribili per cassazione per violazione di norme sostanziali.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5297 del 10/03/2005