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Sanzioni amministrative - applicazione - ordinanza - ingiunzione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14828 del 27/06/2006

Opposizione - Competenza funzionale del giudice del luogo della commessa violazione - Applicabilità dell'art 25 cod.proc.civ. (foro della P.A.) - Esclusione - Fondamento.

Per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni è funzionalmente competente, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981, il giudice del luogo della commessa violazione ed a questo criterio di competenza territoriale non deroga l'art. 25 cod. proc. civ., che prevede la competenza del giudice del luogo ove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. L'inapplicabilità del foro della P.A. consegue infatti alla specialità del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzioni, per il quale è prevista la notificazione del ricorso direttamente all'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14828 del 27/06/2006