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Sanzioni amministrative - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19801 del 19/09/2014

Violazioni del codice della strada - Omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Giudice competente per territorio - Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.

In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta avverso la cartella esattoriale, dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 19801 del 19/09/2014