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sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenz

borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Responsabilità degli autori materiali della violazione - Responsabilità delle persone giuridiche - Autonomia dei relativi rapporti - Conseguenze - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Configurabilità - Intervento adesivo autonomo - Ammissibilità - Riunione delle opposizioni proposte separatamente - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009

In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, la responsabilità degli autori materiali della violazione, anche ove abbiano commesso il fatto in concorso tra loro, e quella delle persone giuridiche chiamate a risponderne, sia quali coobbligate solidali, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sia in proprio, ai sensi dell'art. 187-ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, danno luogo ad una pluralità di rapporti autonomi. Ne consegue che, nel procedimento di opposizione disciplinato dall'art. 187-septies del d.lgs. n. 58 cit., non è configurabile un litisconsorzio necessario, ma un litisconsorzio facoltativo tra i predetti soggetti, essendo ciascuno di essi legittimato a spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio promosso dagli altri, e soccorrendo, al fine di evitare un contrasto di giudicati nel caso in cui vengano proposte separate opposizioni, le ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20935 del 30/09/2009