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Sanzioni amministrative - principi comuni - elemento soggettivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015

Errore sulla liceità del fatto - Rilevanza come causa di esclusione della responsabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di occupazione abusiva di area demaniale. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015

In tema di violazioni amministrative (nella specie, per abusiva occupazione di un tratturo demaniale), l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non suscettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C., cassando sul punto la sentenza impugnata, ha ritenuto che la rilevabilità, sebbene solo attraverso le mappe, dell'intersezione fra il percorso del tratturo ed il fondo dell'intimato escludesse la configurabilità di un siffatto errore, rivelandosi tutt'altro che inevitabile l'omesso esame della predetta documentazione in occasione dell'acquisto del cespite e del suo successivo utilizzo).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19759 del 02/10/2015