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Circolazione stradale - sanzioni - Cass. n. 7003/2016

Infrazione commessa da conducente non proprietario - Contestazione tardiva - Conseguenze - Obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente ex art. 126 bis cod. strada - Esclusione - Fondamento.

In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla "ratio" di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi.

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 7003 del 11/04/2016

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cassazione

7003

2016