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Domanda di protezione internazionale

Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Domanda di protezione internazionale - Individuazione dello Stato competente - Situazione giuridica soggettiva azionata - Diritto soggettivo - Giurisdizione ordinaria – Fondamento. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. U, ORDINANZA N. 22412 DEL 13/09/2018

>>> La controversia avente ad oggetto la procedura di determinazione dello Stato europeo competente sulla domanda dello straniero richiedente protezione internazionale e sul conseguente, eventuale, provvedimento di trasferimento emesso dalla P.A., ai sensi dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008 – anche prima della previsione espressa contenuta nell'art. 3, comma 3 bis, del d.lgs. cit., come introdotto dal d.l. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla l. n. 46 del 2017 – è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero che chiede protezione internazionale ha natura di diritto soggettivo, da annoverarsi tra i diritti umani fondamentali la cui giurisdizione spetta, in mancanza di una norma espressa che disponga diversamente, all'autorità giurisdizionale ordinaria.