Skip to main content

Sport - federazioni sportive - Cass. n. 647/2015

La giustiziabilità della pretesa dinanzi agli organi della giurisdizione statale costituisce una questione di merito e non di giurisdizione, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale un'associazione sportiva calcistica impugni la sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione (ritenendo la questione rimessa agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo) rispetto alla domanda, proposta dall'associazione stessa, di annullamento del provvedimento con il quale con la commissione disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio abbia disposto la penalizzazione del punteggio conseguito nel corso del campionato.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 647 del 16/01/2015

corte

cassazione

647

2015