Art. 02 Definizioni (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
Art. 2 Definizioni (Ministero della Giustizia - Decreto 1 Agosto 2023 Incentivi fiscali)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «richiedente»: il soggetto legittimato a presentare domanda di attribuzione di un credito di imposta in conformità al presente decreto;
b) «beneficiario»: il richiedente al quale e' stato riconosciuto un credito di imposta in conformità al presente decreto;
c) «ODM»: organismo di mediazione, l'ente pubblico o privato presso il quale si svolge il procedimento di mediazione in conformità al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) «numero d'ordine del ODM»: il numero attribuito al ODM al momento dell'iscrizione al registro in conformità al regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010;
e) «registri degli affari di mediazione»: i registri previsti dal regolamento adottato in attuazione dell'art. 16 del decreto legislativo, n. 28 del 2010;
f) «numero identificativo del procedimento di mediazione»: il numero attribuito a ciascun procedimento inserito nei registri degli affari di mediazione;
g) «accordo di conciliazione»: il documento attestante la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione»;
h) «negoziazione assistita»: la procedura di negoziazione assistita da avvocati svolta in conformità alle disposizioni del Capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;
i) «convenzione di negoziazione»: la convenzione prevista dall'art. 2, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014;
l) «accordo di negoziazione»: l'accordo che compone la controversia all'esito di una procedura di negoziazione assistita da avvocati;
m) «piattaforma»: la piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal presente decreto, predisposta dal Ministero della giustizia - Dipartimento transizione digitale;
n) «CIEId»: l'identità digitale rilasciata al cittadino e associata alla Carta d'identità elettronica (CIE);
o) «CNS»: carta nazionale dei servizi. Il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via a telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni;
p) «SPID»: sistema pubblico dell'identità digitale, di cui all'art. 64 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 83;
q) «PEC»: Posta elettronica certificata. Il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;
r) «Ministero»: il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia;
s) «DGSTAT»: Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia;
t) «SID»: Sistema interscambio flussi dati, infrastruttura trasmissiva dell'Agenzia delle entrate, dedicata allo scambio automatizzato di flussi dati con amministrazioni, società, enti e ditte individuali.