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Mancata formazione di giudicato sostanziale sul merito della controversia – Cass. n. 5682/2023

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - dolo - del giudice - Giudicato penale di condanna generica al risarcimento del danno per corruzione in atti giudiziari - Giudicato civile di revocazione della sentenza per dolo del giudice e inammissibilità della domanda originaria per sopravvenuta carenza di interesse - Mancata formazione di giudicato sostanziale sul merito della controversia - Rilevanza ai fini della configurabilità del danno conseguenza - Esclusione - Diritto del "solvens" al risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato - Contenuto e limiti.

 

Nel caso in cui siano passate in giudicato la sentenza penale di condanna per il reato di corruzione in atti giudiziari e la sentenza di revocazione della sentenza civile per dolo del giudice che abbia dichiarato, in sede rescissoria, inammissibile l'originaria domanda per sopravvenuto difetto di interesse ad agire in ragione dell'intervento di una transazione, con conseguente assorbimento della domanda di restituzione di ciò che siasi in buona fede conseguito con la sentenza revocata, la parte che ha eseguito il pagamento in forza di questa ha, nei confronti dell'autore del reato di corruzione, diritto al risarcimento del danno patrimoniale, nei limiti del mancato guadagno dal giorno del pagamento alla domanda di revocazione, nonché del danno non patrimoniale.

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5682 del 23/02/2023 (Rv. 667258 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_402


Corte

Cassazione

5682

2023