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Responsabilità per rovina di edificio – Cass. n. 5368/2023

Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica - Responsabilità per rovina di edificio - Cumulo del risarcimento in forma specifica col risarcimento per equivalente - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di responsabilità per rovina di edificio, il danneggiato può agire per il risarcimento in forma specifica e per quello per equivalente purché le due forme risarcitorie vengano dedotte in via subordinata, e non congiunta, optando per l'una o l'altra forma di risarcimento, atteso che la natura oggettiva della responsabilità e la specialità della responsabilità di cui all'art. 2053 c.c. non giustificano una doppia condanna sullo stesso titolo, a cui conseguirebbe l'indebito arricchimento del preteso danneggiato, stante la regola dell'alternatività di cui all'art. 2058 c.c..

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 5368 del 21/02/2023 (Rv. 666947 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2053, Cod_Civ_art_2058

 

Corte

Cassazione

5368

2023