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Fattispecie in tema di danno cd. Lungolatente – Cass. n. 5119/2023

Risarcimento del danno - patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) - Danno biologico - Nozione - "In re ipsa" - Esclusione - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie in tema di danno cd. lungolatente.

 

In caso di danno cd. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite C, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi.

Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 5119 del 17/02/2023 (Rv. 667238 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_1223

 

Corte

Cassazione

5119

2023