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Danno biologico da invalidità permanente – Cass. n. 35416/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - in genere - Malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole - Danno biologico da invalidità permanente - Liquidazione equitativa - Tabelle non contemplanti la minore speranza di vita della vittima - Conseguenze - Maggiorazione della liquidazione in via equitativa - Necessità.

 

In tema di malattie ingravescenti con evoluzione sfavorevole, la determinazione del danno biologico da invalidità permanente deve avvenire alla luce delle concrete condizioni di salute del soggetto e del periodo di sopravvivenza prevedibile in relazione alla patologia diagnosticata, di modo che, qualora il grado percentuale di invalidità del soggetto espresso dai barèmes medico-legali di riferimento non tenga conto della minore speranza di vita della vittima, ovvero non contempli il maggior rischio di subire, anche a distanza di tempo, una ripresa e sviluppo del fattore patogeno, suscettibile di condurla al decesso, il giudice deve maggiorare la liquidazione in via equitativa.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 35416 del 01/12/2022 (Rv. 666184 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_1226

 

Corte

Cassazione

35416

2022