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Inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie – Cass. n. 37798/2022

Risarcimento del danno - in genere - Inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie - Risarcimento del danno - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

 

In tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali diverse da quelle pecuniarie, al danneggiato spettano la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della verificazione dell'evento dannoso, poiché l'obbligazione di risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbigazione risarcitoria da responsabilità extracontrattuale, un debito non di valuta, ma di valore, che tiene luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che, per il danno subito dal titolare di conto corrente per la negligente condotta della banca nella verifica dei titoli di credito presentati all'incasso, aveva fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi compensativi dal giorno della costituzione in mora, anziché da quello di verificazione dell'evento dannoso, coincidente con i singoli prelievi illeciti).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022 (Rv. 666565 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226

 

Corte

Cassazione

37798

2022