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Quantificazione della rendita – Cass. n. 31574/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia - Quantificazione della rendita - Finalità e modalità - Coefficiente di capitalizzazione - Requisiti - Fattispecie.

 

Nella liquidazione del danno alla persona sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c., il giudice deve assicurare che la rendita restituisca un valore finanziariamente equivalente al capitale da cui è stata ricavata per l'intera durata della vita del beneficiario: la conversione del capitale in rendita deve essere eseguita dividendo il primo per un prescelto coefficiente per la costituzione delle rendite vitalizie, il quale deve essere scientificamente fondato, aggiornato, corrispondente all'età della vittima alla data dell'infortunio e progressivo, cioè variabile in funzione (almeno) di anno se non di frazione di anno. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, aveva fatto applicazione del coefficiente di cui all'art. 46, comma 2, lettera c, del d.P.R. n. 131 del 1986, trattandosi di un coefficiente avente una progressione non corrispondente all'età del beneficiario).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

31574

2022