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Forma privilegiata di risarcimento – Cass. n. 31574/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità personale - permanente - rendita vitalizia (contratto di) (nozione, caratteri, distinzioni) - Danno grave alla persona - Liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. - Forma privilegiata di risarcimento - Fondamento - Fattispecie di applicazione - Lesioni di lieve o media entità - Inopportunità della liquidazione in forma di rendita.

 

In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. costituisce la forma privilegiata di risarcimento, poiché consente di considerare adeguatamente l'evoluzione diacronica di tutte le componenti del danno nei casi di macroinvalidità (specie se comportino la perdita della capacità di intendere e di volere), in quelli di lesioni subite da un minore (per i quali una prognosi di sopravvivenza risulti estremamente difficoltosa se non impossibile), in quelli di lesioni inferte a persone socialmente deboli o descolarizzate ovvero, ancora, nei casi in cui sussista il serio rischio che ingenti capitali erogati in favore del danneggiato possano andare dispersi in tutto o in parte, per mala fede o per semplice inesperienza dei familiari del soggetto leso; viceversa, la liquidazione in forma di rendita non è affatto opportuna in caso di lesioni di lieve o media entità, perché il relativo gettito sarebbe così esiguo da non arrecare alcuna sostanziale utilità al danneggiato.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 31574 del 25/10/2022 (Rv. 666111 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2057, Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

31574

2022