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Frazionamento della domanda davanti a giudici diversi – Cass. n. 13732/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Richiesta di risarcimento del danno - Frazionamento della domanda davanti a giudici diversi - Inammissibilità - Fondamento - Valutazione dell'esistenza di un interesse idoneo a consentire il frazionamento - Insussistenza - Fattispecie.

 

Il danneggiato, che non dimostri di avervi un interesse oggettivamente valutabile, non può, in presenza di un unitario fatto illecito lesivo di cose e persone, frazionare la tutela giudiziaria, agendo separatamente per il risarcimento dei danni patrimoniali e di quelli non patrimoniali, poiché tale condotta aggrava la posizione del danneggiante-debitore e causa ingiustificato aggravio del sistema giudiziario. In particolare, non integra un interesse oggettivamente valutabile ed idoneo a consentire detto frazionamento, di per sé sola considerata, la prospettata maggiore speditezza del procedimento dinanzi ad uno anziché ad altro dei giudici aditi, in ragione della competenza per valore sulle domande risultanti dal frazionamento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la necessità di contenere il valore della domanda entro i limiti di competenza del giudice di pace - valore superato solo in corso di causa, in ragione dell'aggravamento delle condizioni di salute del danneggiato - potesse rappresentare un interesse idoneo a giustificare il frazionamento delle domande).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13732 del 02/05/2022 (Rv. 664647 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_088, Cod_Proc_Civ_art_100

 

Corte

Cassazione

13732

2022