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Pagamento di acconti – Cass. n. 16027/2022

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - Risarcimento del danno - Pagamento di acconti - Criteri di scomputo dal credito risarcitorio e di decorrenza degli interessi compensativi.

 

La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 16027 del 18/05/2022 (Rv. 664900 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_1224, Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056

 

Corte

Cassazione

16027

2022