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Indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili – Cass. n. 11657/2022

Risarcimento del danno - "compensatio lucri cum danno" - Indennizzo erogato dall'Inps in favore degli invalidi civili - Detrazione dal risarcimento dovuto a titolo di danno biologico - Esclusione - Fondamento.

 

Dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l'indennizzo erogato dall’Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11657 del 11/04/2022 (Rv. 664837 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059

 

Corte

Cassazione

11657

2022