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Liquidazione equitativa – Cass. n. 2831/2021

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - criteri equitativi - Liquidazione equitativa - Presupposti - Domanda di parte - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

La liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto; la determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa d'ufficio, anche senza domanda di parte, al prudente apprezzamento del giudice di merito e pure in grado di appello. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la decisione di appello che, senza dare ingresso alla valutazione equitativa del danno, aveva respinto la domanda risarcitoria proposta da un condomino nei confronti dell'amministratore responsabile di non aver pagato tempestivamente l'assicurazione condominiale, così determinando la mancata erogazione dell'indennizzo per il danno derivato al condomino da un incendio verificatosi nel proprio appartamento, al riguardo argomentando come non acquisita la "prova certa dell'ammontare del danno", pur avendo dato atto della sussistenza di un "accertamento conservativo del danno" sottoscritto dal danneggiato e dal perito della compagnia assicurativa dopo il verificarsi del sinistro).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021 (Rv. 660522 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226