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Invalidità macropermanente – Cass. n. 5865/2021

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidita' personale - Invalidità macropermanente - Presunzione di diminuzione della capacità di produrre reddito - Esclusione - Risarcibilità all'interno del danno biologico - Ammissibilità.

In tema di danno alla persona, la presenza di postumi macropermanenti (nella specie, del 24%) non consente di desumere automaticamente, in via presuntiva, la diminuzione della capacità di produrre reddito della vittima, potendo per altro verso integrare un danno da lesione della capacità lavorativa generica il quale, risolvendosi in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5865 del 04/03/2021 (Rv. 660926 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059