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Possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica – Cass. n. 19942/2020

Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica- Eccessiva onerosità - Possibilità di ordinare ex art. 2058 c.c. il risarcimento per equivalente - Azioni tese a far valere un diritto reale - Applicabilità - Esclusione.

L'art. 2058, comma 2, c.c., che prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione alle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo - come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze -, atteso il carattere assoluto del diritto leso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19942 del 23/09/2020 (Rv. 659137 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_2058

CORTE

CASSAZIONE

19942

2020