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Valutazione e liquidazione - invalidità' personale - permanente - Cass. n. 13881/2020

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - invalidità' personale - permanente - Danno permanete futuro - Spesa da sostenersi vita naturai durante - Criteri di liquidazioni applicabili - Individuazione - Fattispecie.

Il danno permanente futuro, consistente nella necessità di sostenere una spesa periodica vita naturai durante, non può essere liquidato attraverso la semplice moltiplicazione della spesa attuale per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, vale a dire con la moltiplicazione del danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di appello che non aveva determinato il montante di anticipazione, ritenendo di potere compensare la mancata devalutazione di quanto liquidato con l'omessa rivalutazione delle somme fino al giorno della sentenza e con il mancato aggancio dei costi di protesizzazione a quelli delle protesi più costose e performanti richieste dalla parte).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 13881 del 06/07/2020 (Rv. 658310 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2056

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2020