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Risarcimento del danno - risarcimento in forma specifica - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1270 del 21/01/2020 (Rv. 656586 - 01)

Omessa verifica di iscrizione ipotecaria sull'immobile compravenduto - Conseguenze - Risarcimento del danno -Condanna del notaio alla cancellazione della formalità non rilevata - Ammissibilità - Condizioni.

Nel caso in cui il notaio rogante non adempia all'obbligazione di verificare l'esistenza di iscrizioni ipotecarie relative all'immobile compravenduto, dichiarando come libero un bene che risulta, invece, gravato da ipoteca, il risarcimento del danno conseguente può essere disposto anche in forma specifica, mediante condanna del medesimo notaio alla cancellazione della formalità non rilevata, a condizione che sia possibile ottenere il consenso del creditore e che l'incombente non sia eccessivamente gravoso, avuto riguardo sia alla natura dell'attività occorrente allo scopo sia all'entità della somma da pagare in rapporto all'ammontare del danno.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1270 del 21/01/2020 (Rv. 656586 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2058, Cod_Civ_art_2882

RISARCIMENTO DEL DANNO

RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA