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Patrimoniale e non patrimoniale (danni morali) – Cass. 14392/2019

Illecito costituente reato - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcimento del danno non patrimoniale - Spettanza - Fondamento - Liquidazione in via equitativa - Necessità - Criteri.

Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile.

La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 14392 del 27/05/2019 (Rv. 654094 - 01)

Riferimenti normativi: 

Cod. Civ. art. 1223 – Risarcimento del danno

Cod. Civ. art. 2056 – Valutazione dei danni

Cod. Civ. art. 2059 – Danni non patrimoniali