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Risarcimento del danno - morte di congiunti (parenti della vittima) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016

Danno "da uccisione" - Pretesa azionata "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso - Azione proposta dai nipoti per decesso del nonno - Presupposto necessario - Rapporto di convivenza - Esclusione - Ragioni.

In caso di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare la effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno; infatti, non essendo condivisibile limitare la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. "famiglia nucleare", il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21230 del 20/10/2016